I criteri per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Il “Decreto Aree Idonee” (D.M. 21/06/2024) contiene la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse.

Il decreto aree idonee getta le basi per sviluppare in Italia nuovi impianti di energia pulita in maniera più sostenuta, con meno burocrazia e più autorizzazioni. 

Aree idonee: principi e criteri per l’individuazione

Le zone idonee sono principalmente:

  • cave e miniere non recuperate o abbandonate;
  • siti dove sono già installati impianti della stessa fonte;
  • beni immobili, individuati dall’Agenzia del Demanio;
  • beni statali;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici, sono considerate aree idonee:

  • le aree adiacenti alle autostrade entro 300 metri di distanza;
  • le aree agricole “racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale”;
  • le aree non rientranti tra i beni tutelati e che non ricadono nella fascia di rispetto.

Le aree non idonee includeranno automaticamente tutte le zone tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con fasce di rispetto di 3 km per gli impianti eolici e 500 m per quelli fotovoltaici, estendibili fino a 7 km per beni di particolare pregio.